Art. 4.

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono

 

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computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

      2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «4. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo all'albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».